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E’ stata comunque pubblicata, per dovere di completezza, essendo parte integrante del DLgs nr 33/2013.

Pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Articolo 41, comma 6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

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Pagina aggiornata il 15/03/2019