PAGAMENTO TARES TERMINI VERSAMENTO SALDO/CONGUAGLIO ANNO 2013

AVVISO IMPORTANTE

LA SCADENZA DEL VERSAMENTO A SALDO E’ POSTICIPATA AL 16 DICEMBRE 2013

IL TRIBUTO DEVE ESSERE VERSATO TRAMITE MODELLO F24 PAGABILE PRESSO UFFICI POSTALI, AGENZIE BANCARIE E LO SPORTELLO DI EQUITALIA .
L’ufficio Tributi invierà ai contribuenti un avviso di pagamento con allegato il modello F24 precompilato con l’importo da versare. Il contribuente è tenuto a verificare la correttezza dei dati contenuti nell’avviso di pagamento, provvedendo a comunicare eventuali discordanze per l’aggiornamento della propria situazione tributaria.
La mancata ricezione di tale avviso non esula il contribuente dall’obbligazione tributaria, pertanto chi non ricevesse tale avviso è invitato a rivolgersi all’ufficio Tributi per verificare la propria situazione.

TARIFFE E MODULISTICA

Regolamento per l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Tariffe tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) ANNO 2013

Denuncia di occupazione cessazione variazione utenza domestica

Denuncia di occupazione cessazione variazione utenza non domestica 

Istanza di rateizzazione 

INFORMAZIONI SULLA TARES

Entrata in vigore del tributo
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita la TARES, ovvero il nuovo tributo comunale annuale (in sostituzione della TIA) sui rifiuti e sui servizi, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati, oltre ai costi relativi ai servizi generali di carattere indivisibile, quali illuminazione e verde pubblico, istruzione, manutenzione strade e sicurezza.

Soggetti tenuti al pagamento
Il nuovo tributo, disciplinato dall’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Utilizzo temporaneo dei locali
In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi (183 gg.) nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Aree scoperte
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ad uso domestico e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono, invece, soggette a tassazione le aree scoperte operative utilizzate per le attività produttive, commerciali, artigianali e/o professionali.

Regolamento
La TARES è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 32 del 26/10/2013 ed è applicata in base a tariffa calcolata ad anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno).
Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e in funzione della omogeneità nell’attitudine alla produzione di rifiuti.
La superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati. In sede di prima applicazione del tributo si considerano soggette a tributo le superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione.
Per le utenze domestiche, l’importo del tributo dovuto si ottiene moltiplicando i metri quadri calpestabili dell’abitazione e delle relative pertinenze per la quota fissa corrispondente al numero dei componenti il proprio nucleo familiare, e aggiungendo a tale valore la quota variabile corrispondente al numero di occupanti il proprio nucleo familiare.
Per le utenze non domestiche, l’importo dovuto si ottiene sommando la quota fissa (metri calpestabili per la quota fissa unitaria della categoria) alla quota variabile (metri quadrati calpestabili per la quota variabile unitaria della categoria).
All’ importo così ottenuto si applicano le eventuali riduzioni spettanti al contribuente.
Alla TARES si aggiunge infine l’Addizionale pari al 5% del tributo, da corrispondere alla Provincia di Savona per l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla tutela, protezione ed igiene ambientale.
Alla tariffa si applica in sede di conguaglio una maggiorazione a favore dello Stato pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
Il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune mediante il modello F24.

Dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo dall’inizio dell’occupazione o detenzione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

Utenze domestiche
La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell’unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:
• per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
• per le utenza di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l’utenza;
• per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l’utenza;
• l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
• la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
• la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
• la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni;
• le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

Utenze non domestiche
La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell’unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre:
• i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
• i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
• l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
• la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
• la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
• l’indicazione dell’eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
• l’indirizzo P.E.C.

Modalità di presentazione
La dichiarazione deve essere presentata al comune mediante consegna dello stampato all’ufficio tributi, che ne rilascerà ricevuta, o invio per posta o a mezzo posta elettronica certificata. Farà fede dell’avvenuta presentazione e della data di effettiva ricezione, della dichiarazione il timbro postale apposto sulla busta contenente la dichiarazione nell’ipotesi di invio per posta o ricevuta di avvenuta consegna se inviata a mezzo posta elettronica certificata.

Modalità di pagamento
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 32 del 26/10/2013 a seguito della approvazione delle tariffe TARES, ha stabilito la scadenza dell’ultima rata a saldo e conguaglio TARES entro il 10 dicembre 2013.
Dall’importo complessivo risultante dall’applicazione delle nuove tariffe, calcolato per l’intero anno 2013, verrà detratto l’importo corrispondente agli acconti già inviati tramite avvisi Equitalia (scadenza: 31-08 e 30-09-2013).
L’ufficio Tributi invierà ai contribuenti un avviso di pagamento con allegato il modello F24 precompilato con l’importo da versare. Il contribuente è tenuto a verificare la correttezza dei dati contenuti nell’avviso di pagamento, provvedendo a comunicare eventuali discordanze per l’aggiornamento della propria situazione tributaria.
La mancata ricezione di tale avviso non esula il contribuente dall’obbligazione tributaria, pertanto chi non ricevesse tale avviso è invitato a rivolgersi all’ufficio Tributi per verificare la propria situazione.

UFFICIO TRIBUTI
Orari apertura al pubblico: martedì – giovedì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
mercoledì su appuntamento.
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Telefoni:019/50707252- 242 -251
Fax: 019/50707400
PER INFORMAZIONI SI PUÒ ANCHE SCRIVERE ALLA e-mail: areaentrate@comunecairo.it

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 34 del 26 ottobre 2013. Approvazione tariffe tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) – anno 2013

Deliberazione n. 33 del 26 ottobre 2013. Approvazione piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES)

Deliberazione n. 32 del 26 ottobre 2013. Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES)

Deliberazione n. 28 del 29 giugno 2013. Anticipazione riscossione TARES – anno 2013