L’Accesso Civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

L’Accesso Civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare (art.5, c. 1).

L’Accesso Civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

Questa Amministrazione si è dotata di un “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 23.03.2017, nonché del “Regolamento in materia di procedimento: termini e responsabilità. Diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 17.11.1997, nel quale è disciplinato l’accesso documentale, entrambi disponibili alla consultazione nella pagina dedicata ai Regolamenti Comunali.

COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

I moduli per presentare una richiesta di Accesso civico semplice o generalizzato sono disponibili nello Sportello Semplice – Sezione “Comunicare con l’Amministrazione”

L’accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati, pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

Invio telematico

La richiesta potrà essere compilata in forma telematica attraverso lo Sportello Semplice oppure essere spedita ad uno degli indirizzi di posta elettronica FOIA del Comune di Cairo Montenotte, sottoscritta con firma digitale direttamente sul file oppure con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità:

  • e-mail:  protocollo@comunecairo.it
  • pec:  protocollo@pec.comunecairomontenotte.it
Invio con posta ordinaria

Il modulo potrà essere stampato, firmato e trasmesso all’indirizzo: Comune di Cairo Montenotte, Corso Italia 45, 17014 Cairo Montenotte (SV).

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

RECAPITI UFFICI COMUNALI

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Le Linee Guida dell’ANAC dedicate al FOIA (Freedom of Information Act ) al punto 9 “Decorrenza della disciplina e aggiornamento delle Linee guida” prevedono l’opportunità che sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).

Questo Ente non si è ancora dotato del registro degli accessi, ma intende farlo nel corso del prossimo triennio, come riportato al punto 4.2 “Accesso civico e trasparenza” del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 approvato quale allegato al PIAO 2023/2025.

Pubblicazione ai sensi del combinato disposto da:
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 2 Conclusione del procedimento
Comma 9-bis. L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unita’ organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia (…)
Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Articolo 5, Accesso civico a dati e documenti
Comma 1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Comma 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

Determinazione dell’ANAC n. 1309 del 28/12/2016
Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del Dlgs 33/2013.

Vai al sito Normattiva per consultare la legislazione vigente

Pagina aggiornata il 24/06/2023