Fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia

Con decreto 18 dicembre 2009 n.206 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2010, è stato introdotto un ampliamento delle fasce orarie di presenza obbligatoria presso il proprio domicilio del pubblico dipendente assente per malattia.
Le nuove fasce orarie di reperibilità che avranno decorrenza dal 4 febbraio 2010 sono fissate con i seguenti orari: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il decreto contestualmente introduce delle deroghe all’obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni:
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  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • infortuni sul lavoro;
  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

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Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni relative alle assenze per malattia, al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche.

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Polo unico per le visite fiscali

Dal primo settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d’ufficio.
Per maggiori informazioni: vai al sito dell’INPS

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Pagina aggiornata il 27/03/2018