L’articolo 142, comma 12 quater, del Dlgs 285/1992 obbliga tutti gli enti locali (Comuni, Unioni di comuni, Province e Città metropolitane) a rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Inoltre, in base alle modifiche apportate dal Dl 121/2021, ogni ente locale è tenuto a pubblicare la relazione sui proventi in una sezione del proprio portale istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione e dal 1° luglio 2022 anche il ministero dell’Interno è obbligato a pubblicare le relazioni pervenute dagli enti interessati in un’ apposita sezione del proprio sito internet.

Rendiconto proventi violazioni codice della strada ANNO 2022

Rendiconto proventi violazioni codice della strada ANNO 2021

Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

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Pubblicazione ai sensi del:
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada.
Articolo 142 Limiti di velocità
Comma 12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. ((Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo)). La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione ((di cui al primo periodo)), ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti. 

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Pagina aggiornata il 15/05/2023