LICENZA FISCALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE PER LA VENDITA O SOMMINISTRAZIONE DI ALCOOLICI (vino, birra, liquori)

L’art. 13bis del DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019 ha ripristinato l’obbligo, per tutti coloro che vendono o somministrano alcoolici, di munirsi della licenza fiscale dell’Agenzia delle Dogane, già prevista dal D.Lgs. 504/1995.
La licenza fiscale è obbligatoria per tutti coloro che vendono o somministrano alcoolici e cioè vino, birra e liquori. Le categorie interessate sono:

  • Esercizi di vicinato del settore alimentare (solo se vendono alcoolici);
  • Medie o Grandi strutture di vendita del settore alimentare (solo se vendono alcoolici);
  • Esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, pub, mense aziendali, ecc.);
  • Rifugi alpini (solo se somministrano alcoolici);
  • Tutti gli esercizi di ricettività (alberghi, residence, pensioni, campeggi, villaggi turistici e simili che al loro interno abbiano spazi attrezzati per la somministrazione);
  • Tutti gli stabilimenti balneari che al loro interno abbiano spazi attrezzati per la somministrazione;
  • Commercianti all’ingrosso del settore alimentare;
  • Commercianti su aree pubbliche con posteggio del settore alimentare;
  • Vendita mediante distributori automatici.

In applicazione della Direttiva 131411 dell’Agenzia delle Dogane, si segnala che possono verificarsi tre fattispecie di situazioni:

A) Tutti coloro che erano titolari anteriormente al 29 agosto 2017 di detta licenza fiscale non devono espletare alcuna incombenza. Qualora la licenza sia stata smarrita o sia particolarmente deteriorata, dovrà essere proposta istanza di rilascio di duplicato all’Agenzia delle Dogane competente per territorio.
Qualora successivamente a tale data, vi sia stata una variazione nella titolarità dell’attività di vendita di alcoolici, il nuovo titolare dovrà darne comunicazione alla stessa Agenzia delle Dogane ai fini dell’aggiornamento dei dati.

B) Tutti coloro che hanno avviato una attività tra quelle elencate più sopra nel periodo compreso tra il 29 agosto 2017 ed il 29 giugno 2019 devono presentare – entro il 31 dicembre 2019 – direttamente all’Agenzia delle Dogane competente per territorio una denuncia di attivazione.

C) Tutti coloro che hanno avviato una attività tra quelle elencate più sopra successivamente al 29 giugno 2019 e a regime per tutte quelle che saranno attivate in seguito, devono presentare allo SUAP del Comune ove ha sede l’attività una specifica comunicazione. Lo SUAP provvederà a trasmettere detta comunicazione direttamente all’Agenzia delle Dogane competente per territorio.

Si ricorda che l’Agenzia delle Dogane ha sede presso tutti i capoluoghi di provincia.

Sul portale SUAP del Comune sono riportati i modelli necessari per la regolarizzazione delle situazioni di cui sopra.

Non sono soggette a licenza di accisa le attività di vendita e/o somministrazione di alcoolici in occasione di fiere, sagre o simili di natura temporanea.

Scarica l’informativa in formato pdf

Per maggiori informazioni:

Servizio Commercio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (link esterno)