La Regione Liguria ha approvato la Legge Regionale nr 8/2014 “Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico” che entrerà in vigore il 17 aprile.

Rilevanti le novità in tema di rilascio dei titoli abilitativi alla pesca, chiariti all’articolo 10 della legge che così recita:

LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 8
Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico
Articolo 10
(Titoli abilitativi di pesca)

1. I titoli abilitativi all’esercizio della pesca sono di cinque tipi:
a) tipo A: licenza di pesca che consente l’esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell’allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;
b) tipo B: titolo abilitativo che consente l’esercizio della pesca dilettantistica con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall’allegato A;
c) tipo C: titolo abilitativo che consente l’esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l’uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;
d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l’esercizio della pesca dilettantistica con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall’allegato A;
e) tipo E: permesso temporaneo di pesca che consente l’esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con le modalità ed i criteri di cui all’articolo 11, comma 2.
2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalle province competenti per territorio secondo modelli stabiliti dalla Regione.
3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province e al superamento di un esame di abilitazione.
4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore e la causale “licenza di pesca dilettantistica
di tipo …..”. La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido, nonché al tesserino regionale segna catture di cui all’articolo 13.
5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l’autorizzazione all’esercizio della pesca professionale, con l’assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura “apprendista”. Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione
con altro pescatore di professione di età superiore ad anni diciotto.
7. Le province tengono appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca, quando definitive.

Questo il testo della Legge Regionale nr 8/2014 “Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico” pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 02.04.2014 Anno XLV – N. 4 – Legge Regionale nr 8/2014 a partire da pag. 17:
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Per approfondire:

Regione Liguria – Banca dati delle Leggi Regionali

Regione Liguria – Settore Politiche agricole e della pesca

Provincia di Savona – Ufficio Risorse Ittiche