Si ricorda che è in vigore l’Ordinanza del Sindaco n.19 del 28/12/2018, che prescrive:
il divieto di utilizzare prodotti pirotecnici anche di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico del Comune di Cairo Montenotte nonché in luoghi privati nel caso possano verificarsi ricadute su luoghi pubblici per il periodo dalle ore 22.00 del 28 dicembre alle ore 24.00 del 6 gennaio di ogni anno.
Nel caso di artifici esclusivamente luminosi, quali fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti ecc…. l’utilizzo deve avvenire in luoghi non affollati lontano da materiali infiammabili e in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (vento forte).
Gli artifici consentiti possono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.
E’ vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18 e di affidare ai bambini prodotti che anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente, comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impegno.

Ai proprietari di animali d’affezione è raccomandato di vigilare e attivarsi affinché si contenga, nel limite del possibile, il disagio provocato dagli scoppi.
A tutti di vigilare sui minori soprattutto informandoli di non raccogliere eventuali artifici inesplosi.

Le violazioni rispetto a quanto sopra stabilito saranno punite con una sanzione amministrativa da E. 25,00 a E. 500,00 ai sensi dell’articolo 7 bis comma 1 del D.Lgs 18/2000, con possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta, pari a E. 50,00, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/91.
All’accertamento della violazione consegue anche la sanziona accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Scarica qui l’Ordinanza del Sindaco